Un fornitore di servizi di telemedicina è stato sanzionato per 15.000 euro dal Garante Privacy a seguito del reclamo di un interessato per il mancato riscontro fornito dalla società a fronte dell’istanza di acceso ai dati formulata dal medesimo nei confronti della stessa.
A nulla è valsa la dichiarazione della società di non essere in possesso, in qualità di responsabile ex art. 28 GDPR, dei dati che risultavano archiviati presso i sistemi informatici del titolare.Infatti, l’Autorità ha ricordato l’obbligo del responsabile del trattamento di assistere il titolare al fine di soddisfare l’obbligo di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato.