Il Garante torna ad occuparsi dei ruoli privacy e delle conseguenti responsabilità, con riferimento alla “filiera” delle attività commerciali e di marketing.
La particolarità della pronuncia sta nel fatto che, tra la società produttrice (sanzionata) e le società distributrici vi è un rapporto commerciale limitato alla compravendita di prodotti, e non di affidamento di attività di marketing verso i consumatori.
Nel caso di specie, infatti, la società sanzionata opera nella vendita dei propri prodotti esclusivamente nei confronti di società indipendenti, le quali a loro volta, in modo autonomo e indipendente, vendono i prodotti ai consumatori.
La società produttrice ha evidenziato di non avere intermediari autorizzati a svolgere attività di marketing per suo conto: una volta venduti i prodotti ad altre società, a queste sono da imputare tutte le attività verso i consumatori, comprese quelle promozionali e riferite al trattamento dei loro dati personali, sulle quali la società produttrice non ha e non può avere alcun controllo.
Il Garante ha chiarito che le stesse aziende terze, legate da un rapporto commerciale con la società produttrice, anche se “indipendenti” e “con propria natura giuridica”, rientrerebbero in un unico complessivo disegno economico finalizzato ad accrescere la vendita di prodotti e servizi della società produttrice, non sollevando, quindi, quest’ultima da responsabilità connesse al trattamento dei dati personali.
La società produttrice deve essere considerata titolare del trattamento dei dati personali dei consumatori. Questo perché l’attività di vendita, nonostante sia parallela ed esterna alla società produttrice, fa sì che derivino vantaggi per quest’ultima in termini di promozione del marchio, con conseguente attivazione di servizi o sottoscrizione di nuovi contratti.