Sanzionata una società per non aver consentito l’esercizio del diritto di accesso ai dati contenuti nella cartella clinica

La vicenda nasce da un reclamo di un lavoratore che ha esercitato il diritto di accesso ai dati personali nei confronti della società incaricata dal datore di lavoro per la gestione della sorveglianza sanitaria. Registrata la richiesta, la Società rispondeva indicando le modalità con cui l’istante avrebbe potuto ottenere la copia della cartella sanitaria previo versamento dei costi di riproduzione.

A parere del Garante, tale condotta si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 15, in quanto la richiesta di accesso ai dati e alle informazioni personali contenute nella cartella sanitaria non deve essere interpretata come una richiesta di accesso agli “atti e/o documenti”, acquisibili sulla base di altre discipline ordinamentali, e che sottende al versamento di un contributo spese per i costi amministrativi. 

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