La protezione dei dati personali del dipendente sul posto di lavoro può essere limitata solamente da adeguate misure di monitoraggio e controllo adottate dal datore di lavoro nel rispetto della normativa applicabile.
Per questo motivo, in questo provvedimento, l’Autorità garante lituana ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente basato sulla sua corrispondenza intercorsa con un collega su un social network.