Nel provvedimento il Garante privacy ha specificato che è titolare del trattamento la società che – autonomamente e per proprio conto – acquista da fornitori terzi liste di contatti e che li comunica in seguito alla compagnia tramite sistemi informatici, per poi effettuare campagne pubblicitarie per la compagnia. Per la mancata predisposizione dell’informativa privacy e per la mancata raccolta del consenso degli interessati i cui dati erano contenuti nelle anagrafiche, il Garante ha comminato una sanzione pari a € 20.000, oltre al divieto di ulteriore utilizzo delle anagrafiche.