Il Garante ha stabilito che la richiesta di accesso a registrazioni audio o video può essere soddisfatta anche
tramite trascrizione della conversazione, purché siano oscurati i dati che consentono di identificare altri soggetti coinvolti.
Il caso riguardava il diniego di Enel Energia a un cliente che chiedeva accesso alla registrazione di una chiamata al servizio clienti.
L’Autorità ha chiarito che il bilanciamento tra diritto di accesso dell’interessato e riservatezza dell’operatore
va condotto caso per caso, e che l’oscuramento dei dati identificativi, o tecniche di camuffamento della voce,
permettono spesso di conciliare entrambe le esigenze.