Una dottoressa è stata sanzionata per l’ammontare di € 2.000, per aver illecitamente comunicato i dati personali e sulla salute di un suo paziente ad un soggetto terzo, allo scopo di proporre l’acquisto di prodotti naturali.
La comunicazione dei dati al consulente terzo per fini commerciali è stata ritenuta illegittima perché ritenuta non essenziale al percorso di cura del paziente, e quindi lecita solo su consenso esplicito del paziente che in questo caso è stato solo desunto dalla dottoressa.