La Corte di Giustizia europea ha ribadito che per l’installazione di cookie è necessario il consenso attivo dell’utente. Il consenso infatti è valido solo se prestato con un “atto positivo inequivocabile” e in modo libero e informato.
Nel caso di specie, al contrario, l’azienda aveva predisposto una casella preselezionata, da cui non è possibile derivare con sicurezza nè l’atto intenzionale, nè l’essere informato dell’utente, che potrebbe anche non letto le informazioni che accompagnavano la casella.