La Corte di Giustizia europea conferma che gli Stati Membri non possono richiedere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica la trasmissione o la memorizzazione indiscriminata di dati relativi al traffico e alla posizione per finalità anti-crimine o per motivi di sicurezza nazionale.
Uno Stato può richiedere questo tipo di interferenza solo nel caso in cui stia affrontando una grave minaccia alla sicurezza nazionale, limitandola però al periodo strettamente necessario, mettendo a punto misure di tutela efficaci e sottoponendola alla revisione di una Corte o di un’autorità amministrativa indipendente.