In ragione del carattere strumentale dell’attività di assistenza sanitaria svolta, rispetto alla ricerca, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) l’art. 110-bis del Codice Privacy aveva previsto già a partire dalla modifica normativa del 2018, un regime speciale.Se però il comma 4 dell’art. 110-bis si limitava a riportare che “Non costituisce trattamento ulteriore da parte di terzi il trattamento dei dati personali raccolti per l’attività clinica, a fini di ricerca, da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, […], nell’osservanza di quanto previsto dall’articolo 89 del Regolamento”, le FAQ del Garante datate giugno 2024 forniscono qualche chiarimento in più, in particolare in tema di basi giuridiche e DPIA.
Sul tema rimandiamo all’articolo di Silvia Stefanelli pubblicato su CYBERSECURITY360 “Il Garante privacy apre le porte alla ricerca scientifica per gli IRCCS: i dettagli”