Il Garante ha espresso parere favorevole ad uno studio retrospettivo avente ad oggetto le cartelle cliniche detenute da vari centri sperimentatori e, tra le altre, ha fornito indicazioni precise sull’informativa resa ai pazienti.
L’informativa deve in primo luogo richiamare le corrette basi giuridiche identificate per i pazienti contattabili nell’art. 9, par. 2, lett. a) del Regolamento, e per quelli non contattabili, integrando il riferimento all’art. 9, par. 2,lett. j del Regolamento con quello all’art. 110 del Codice.
Inoltre, se il titolare intende contattare i pazienti anche per eventuali future ricerche, nell’informativa deve essere richiesta un’altra manifestazione di volontà volta unicamente ad avere la possibilità di contattare i pazienti per futuri scopi di ricerca. Per i pazienti non contattabili e i loro aventi causa, l’informativa sia pubblicata sui siti internet, dei centri partecipanti e dello stesso Sponsor in pagine facilmente accessibili, per tutta la durata dello Studio.
Il Garante nella fase istruttoria ha inoltre dedicato molta attenzione nell’appurare i ruoli privacy dei vari soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali e, in particolare, sulla individuazione e la nomina dei responsabili ex art. 28 GDPR.