Il Garante, dopo avere esaminato il Protocollo dello studio, il parere del Comitato etico e la valutazione di impatto, ha dato il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 110 Codice privacy ad uno studio osservazionale multicentrico retrospettivo e prospettico.
Il Garante ha ritenuto che l’impossibilità di informare e acquisire il consenso dei pazienti sia giustificata dall’alto tasso di mortalità dovuto al tipo di patologia e dello sforzo che comunque l’Azienda sanitaria intende fare per cercare di rintracciare gli interessati tramite l’anagrafe sanitaria.
Il Garante inoltre specifica che Centri partecipanti potranno dare inizio ai trattamenti dei dati personali necessari per la realizzazione dello Studio solo dopo l’ottenimento dei pareri favorevoli dei rispettivi comitati etici, in quanto tale elemento si configura quale condizione di liceità del trattamento dei dati personali per le finalità in esame, laddove non sia possibile acquisire il consenso degli interessati (cfr. provv. n. 202 del 29 ottobre 2020, doc. web 9517401 e provv. n. 406 del 1° novembre 2021, doc. web 9731827).
Il parere in esame fornisce alcune indicazioni interessanti anche in tema di anonimizzazione/ pseudonimizzazione dei dati e di informativa.