Il 12 gennaio la Corte di giustizia si è pronunciata su una questione riguardante il diritto di accesso previsto dall’art. 15 del Reg. UE 679/2016 statuendo che il diritto di accesso degli Interessati implica, qualora i dati siano stati comunicati a soggetti terzi, l’obbligo per il Titolare del trattamento di fornire all’Interessato l’identità dei destinatari, almeno che sia impossibile identificare i destinatari o il Titolare dimostri che la richiesta dell’Interessato sia manifestamente infondata o eccessiva; in tale ultimo caso il Titolare può limitarsi ad indicare le categorie di destinatari.