Il referto sull’HIV, al pari di ogni altro referto, può essere reso disponibile all’interessato tramite il FSE solo dopo che la comunicazione dei risultati dei relativi accertamenti diagnostici siano stati dati al paziente direttamente dal medico e solo previo consenso informato dello stesso interessato.
La disciplina legislativa sull’HIV (l. n. 135/90) prevede che la comunicazione dei risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per l’infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti.
Spetta pertanto alla struttura sanitaria individuare le modalità più corrette per assicurare la prevista intermediazione tra medico e paziente in merito al significato diagnostico di questi referti, così come richiesta dalla disciplina di settore. Una volta soddisfatta tale intermediazione, il referto sull’HIV, al pari di ogni altro referto, può essere reso disponibile all’interessato tramite il FSE.