Il Garante ha stabilito che la richiesta di accesso a registrazioni audio o video può essere soddisfatta anche tramite trascrizione della conversazione, purché siano oscurati i dati che consentono di identificare altri soggetti coinvolti.
l caso riguardava il diniego di Enel Energia a un cliente che chiedeva accesso alla registrazione di una chiamata al servizio clienti.
L’Autorità ha chiarito che il bilanciamento tra diritto di accesso dell’interessato e riservatezza dell’operatore va condotto caso per caso, e che l’oscuramento dei dati identificativi, o tecniche di camuffamento della voce, permettono spesso di conciliare entrambe le esigenze.