Qual è la qualificazione giuridica di un contratto di PSP?
Come visto nel nostro precedente articolo “Dove e come viene regolamentato il Patient Support Program” non si riscontra oggi, nel nostro ordinamento, alcuna disciplina specifica che regoli i contratti di PSP. Ciò non toglie che, proprio per la carenza di normativa espressa, possiamo domandarci quali istituti giuridici possano trovare applicazione per regolare il Patient Support Program (PSP). Il tema è molto interessante in ragione di una vera e propria esplosione di progetti PSP promossi da aziende pharma e medical device.
I Patient Support Program funzionano (solitamente) in questo modo: un’azienda pharma o medical device decide di supportare finanziariamente un progetto attraverso il quale viene fornito un servizio di PSP che agevola il paziente nella assunzione di un farmaco o, in senso più lato, nella fruizione della prestazione sanitaria; tale servizio viene erogato solitamente presso il domicilio del paziente oppure (oggi in maniera sempre più frequente) attraverso strumenti digitali forniti al paziente stesso.
Nella pratica l’azienda che intende promuovere il servizio PSP comunica il progetto all’Azienda Sanitaria/ Ospedale che ha in cura i pazienti, il progetto viene poi presentato ai pazienti tramite il medico che li ha in cura ed i pazienti stessi possono (o meno) accettare il servizio PSP; in caso di accettazione del paziente, il servizio verrà erogato da un soggetto terzo (il c.d. provider) incaricato e contrattualizzato dall’azienda promotrice del progetto PSP.
Lo schema è (solitamente) quello sotto schematizzato.
Dato atto che il contratto tra l’azienda pharma o medical device ed il provider è senza dubbio un appalto di servizi (art. 1655 c.c.), più complessa appare la qualificazione giuridica del contratto PSP che intercorre tra l’azienda e la ASL o AO.
A parere di chi scrive la qualificazione giuridica corretta è quella di “contratto atipico misto”, vale a dire un contratto che non trova specifica disciplina nel nostro ordinamento ma che viene creato ad hoc dalle parti per regolare e soddisfare le reciproche necessità ed esigenze.
Nello specifico poi il contratto atipico di PSP sembra poi presentare e fondere insieme elementi tipici di due contratti diversi: il contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) e il contratto di sponsorizzazione (che quando vede come parte la PA trova il suo fondamento giuridico nell’art. 43 della legge 449/1997).
Ed infatti l’art. 1411 cc stabilisce che:
Èvalida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.
Nel caso del contratto PSP lo stipulante sarà la ASL/AO, il promittente sarà l’azienda pharma o medical device (che adempie per il tramite del provider) e il terzo sarà il paziente, beneficiario del servizio PSP.
Dato atto poi che per la ASL/AO promittente non versa denaro per il servizio erogato al terzo beneficiario (cioè per la PA si tratta di un contratto a titolo gratuito), la situazione che si crea è quella propria della sponsorizzazione.
Sul punto l’art. 43 della legge 449/1997 ha stabilito che:
Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
- Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
In sostanza la PA è legittimata alla firma del contratto PSP in ragione del fatto che senza spese aggiuntive (forse con un risparmio) migliora la qualità dei servizi prestati.
La controprestazione a cui è tenuta sarà quella – secondo la giurisprudenza in materia (Cons. Stato Sez. VI, 12/11/2013, n. 5378)di veicolare il logo dello sponsor.