Il 13 aprile 2022 entrerà in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 che contiene il regolamento in materia di registro delle opposizioni, relativo alle modalità di esercizio del diritto dei contraenti di opporsi al trattamento dei propri dati per “fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. Il Decreto sarà operativo a partire da luglio 2022.
LE NOVITÀ
- Iniziamo con la definizione di “contraente” inserita nel Decreto che – a differenza di quanto stabilito dalla Legge n. 5/2018 – include ora, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche, gli enti e le associazioni.
- La seconda novità riguarda l’ambito di applicazione del registro delle opposizioni: la precedente normativa tutelava i soli numeri telefonici presenti negli elenchi pubblici (art. 129 “Codice Privacy”), estesa poi anche agli indirizzi postali. Ai sensi del nuovo regolamento, saranno ora tutelati:
- i numeri telefonici fissi, siano essi presenti in elenchi pubblici o meno
- i numeri telefonici mobili
- gli indirizzi postali.
- Merita attenzione anche l’estensione del diritto di opposizione alle forme di marketing svolte mediante telefonate automatizzate, ossia effettuate in via automatizzata senza l’intervento di un operatore, prima escluse dal raggio di azione del registro delle opposizioni.
Il Garante per la Protezione dei dati si è pronunciato sul punto, segnalando il differente regime sotteso al marketing in forma automatizzata – per il quale è previsto il consenso preventivo (“opt-in”) – e quello svolto mediante chiamate con operatore, effettuabile sulla base di un legittimo interesse dei Titolari (“opt-out”).
Cosa significa? Che l’iscrizione al registro delle opposizioni incorporerà sia l’esercizio del diritto di opposizione alle chiamate con operatore che la revoca del consenso a quelle svolte in via automatizzata. Occorre in ogni caso precisare che il marketing “automatizzato” sarà in ogni caso possibile solo previo consenso dei contraenti.
- Altra novità consiste nell’obbligo degli operatori di informare i contraenti che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti di cui all’art. 129 del Codice ovvero da altre fonti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni.
I DIRITTI DEI CONTRAENTI
- I contraenti possono iscriversi al registro delle opposizioni gratuitamente.
- L’iscrizione al registro equivarrà, come anticipato, all’opposizione e alla revoca di tutti i consensi precedente conferiti alle attività di marketing.
Sussiste però un’eccezione: sono fatti salvi i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali deve essere comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
- L’iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti si considera a tempo indeterminato, salvo che il contraente revochi l’iscrizione.
- All’entrata in vigore del Decreto, le numerazioni (numeri telefonici fissi) ed i corrispondenti indirizzi postali già iscritti nel registro pubblico delle opposizioni si intenderanno automaticamente iscritti nel nuovo registro.
GLI OBBLIGHI DGLI OPERATORI
Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, anche mediante l’impiego della posta cartacea, avranno l’obbligo di consultare il registro pubblico delle opposizioni
- Mensilmente,
- e comunque prima dell’inizio di ogni campagna promozionale.
In tal modo, potranno (anzi, dovranno) procedere periodicamente all’aggiornamento delle proprie liste.
Ovviamente, le attività di marketing potranno comunque essere destinate a tutti quei contraenti che abbiano conferito il consenso al marketing successivamente all’iscrizione al registro delle opposizioni.
Le modalità di consultazione saranno tali da non consentire agli operatori l’estrazione dei dati di contatto dei contraenti. In sostanza, gli operatori invieranno l’elenco elettronico dei contatti al gestore del registro, che si occuperà di confrontarlo con i dati contenuti nel registro delle opposizioni e di inviarlo aggiornato agli operatori. Tali liste aggiornate saranno rese disponibili agli operatori per 15 giorni in relazione alle attività di marketing telefonico e per 30 giorni per il marketing “cartaceo”.
COSA RIMANE IN SOSPESO
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto, il Ministero dello sviluppo economico dovrà emanare il decreto che definisce i requisiti tecnici e le modalità per rendere operativa la trascrizione nel registro delle opposizioni dei numeri di telefono non pubblicati negli elenchi dei contraenti.