No a campagne marketing per la raccolta del consenso

L’invio di una comunicazione diretta a richiedere il consenso per l’esecuzione di successive attività di marketing e promozionali è già essa stessa “comunicazione commerciale”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9920 del 28/3/2022, decidendo un caso in cui un’impresa aveva inviato tramite sms ai propri utenti contrattualizzati messaggi del seguente tenore.

  • Per la clientela di nuova acquisizione: “grazie per averci scelto Vorremmo darLe il benvenuto nel mondo delle esclusive promozionali di (…) ma ad oggi non ci risulta il suo consenso ai contatti commerciali. Non perda l’occasione o chiami gratuitamente il (…) entro il …/…/… per fornire il Suo consenso”
  • Per la clientela già acquisita ma che non aveva prestato il consenso per finalità di marketing: “gentile cliente, la informiamo che ad oggi non ci risulta il suo consenso ai contatti commerciali e promozionali. Se desidera entrare nel mondo delle esclusive promozionali di (…), rilasci il consenso ai contatti commerciali chiamando gratuitamente il (…) entro il ../../..”.

La Corte ritiene che la finalità delle sopra riportate comunicazioni sia la medesima delle comunicazioni commerciali vere e proprie, ovvero lo svolgimento di attività di marketing.

Se la finalità è l’attività di marketing è indubbio che la base giuridica legittimante il trattamento debba essere ravvisata nel consenso, dato dall’interessato liberamente, specificamente per un determinato trattamento ed in un momento antecedente il trattamento stesso.

Nel caso in esame però il consenso mancava palesemente e l’attività indirizzata alla sua raccolta è stata ritenuta illegittima.

Il medesimo principio era già stato sancito nel 2021 sempre dalla Corte di Cassazione, secondo cui una comunicazione telefonica finalizzata a ottenere il consenso per fini di marketing da chi l’abbia precedentemente negato, deve considerarsi essa stessa comunicazione commerciale poiché la finalità alla quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il trattamento concorre a qualificare il trattamento stesso (Cassazione civile, n. 11019 del 26/04/2021).

La proprietà intellettuale attribuisce infatti al creatore o inventore dell’opera il diritto allo sfruttamento delle creazioni, assicurandogli adeguate modalità di tutela contro l’uso improprio dell’opera da parte di soggetti non autorizzati.

In conclusione, o il consenso è stato prestato esplicitamente oppure la mancata manifestazione equivale al dissenso con il conseguente di raccoglierlo in un momento successivo tramite apposite campagne.

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L’avvocato Eleonora Lenzi si occupa principalmente di diritto delle imprese ed ha maturato una significativa esperienza in materia di contrattualistica nazionale ed internazionale, tutela

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