Talvolta la disciplina di accesso agli atti si interseca con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (privacy).
Ciò accade ogni volta che i documenti oggetto della richiesta di accesso contengono dati personali, siano essi comuni o appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR o all’art. 10 GDPR.
In tema di appalti si parla, ad esempio, della domanda di partecipazione, che contiene sicuramente dati personali del partecipante, come i dati anagrafici del legale rappresentante della società. Si parla anche dei curriculum vitae del personale coinvolto nelle attività, o la documentazione che dimostra il possesso dei titoli, competenze ed esperienze. Ancora, si può parlare di elementi riservati contenuti nell’offerta tecnica di gara e inerenti al know how aziendale. Quest’ultimo specificamente tutelato in materia d’accesso dall’art. 53 co. 5 lett. a) D.lgs. 50/2016.
Tutti i documenti citati (così come anche altri) contengono o possono contenere dati personali.
Ciò comporta che, a fronte di un’istanza di accesso, l’amministrazione debba sempre tenere in conto che l’ostensione di determinati documenti potrebbe comportare la diffusione anche dei dati personali che tali documenti contengono.
Ci si chiede, quindi, se tali documenti possano essere oggetto di istanza di accesso e in che modo debbano essere tenuti in considerazione i diritti che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riconosce in capo ad ogni soggetto.