È lecito proporre prodotti e servizi agli utenti di LinkedIn?

LinkedIn è il social network utilizzato in ambito professionale per eccellenza. Viene spontaneo dunque chiedersi se sia possibile utilizzare LinkedIn per fare marketing nell’ambito della propria attività di impresa, proponendo prodotti e servizi agli utenti della piattaforma.

La risposta, che arriva chiara dal Garante Privacy, è negativa.

L’Autorità ha sanzionato una agenzia immobiliare poiché un suo collaboratore aveva contattato tramite il servizio di messaggistica del social una proprietaria di un immobile allo scopo di proporle il proprio servizio professionale.

La motivazione fornita dall’Autorità nell’ordinanza di ingiunzione n. 316 del 16 settembre 2021 poggia su quanto indicato da LinkedIn nelle proprie condizioni di utilizzo del servizio, a cui aderiscono gli utenti al momento dell’iscrizione al social network.

La piattaforma, infatti, è specificamente finalizzata a mettere in contatto individui che condividono gli stessi interessi professionali per favorire lo scambio di conoscenze o le opportunità di lavoro. Non è, al contrario, previsto che gli iscritti a LinkedIn possano contattare altri utenti del social per offrire i propri prodotti o servizi, anche se in ciò consiste la loro attività lavorativa.

E se l’utente ha il profilo aperto? E se il messaggio è privato?

Va aggiunto che non è rilevante:

  • che il profilo di un utente sia aperto o meno alla ricezione di contatti da parte degli altri utenti del network senza alcuna limitazione
  • che il messaggio sia visibile solo al mittente e al destinatario

perché ciò che conta è la finalità per cui il messaggio è inviato.

La finalità promozionale, nello specifico, è in contrasto con quella, enunciata nelle condizioni contrattuali di adesione al social network, che l’interessato, dunque, può attendersi.

Infatti, come precisa il Garante Privacy, “l’iscrizione ad un social network comporta l’adesione ai termini di servizio dallo stesso stabiliti e sulla base di tali condizioni contrattuali si basano le aspettative degli interessati relativamente all’utilizzo che di tale strumento verrà fatto da parte anche degli altri utenti”.

Quale violazione si configura se utilizzo LinkedIn per fini promozionali?

L’invio di messaggi agli utenti di LinkedIn per fini di marketing avviene in assenza di una idonea base giuridica, non essendo riconducibile ad alcuna delle condizioni di liceità di cui all’art. 6, par. 1, del Reg. UE 679/2016 (GDPR).

Infatti, il trattamento, tra gli altri aspetti:

  • non rientra nell’esecuzione del contratto di servizio sottoscritto dagli utenti di Linkedin
  • non potrebbe in astratto essere legittimato consenso degli iscritti alla ricezione di messaggi promozionali, in quanto, peraltro, tale finalità tale finalità di marketing non è prevista dai termini di servizio della piattaforma.

Pertanto, contattare un utente di LinkedIn per fini promozionali configura un trattamento illecito per violazione dell’art. 6 del GDPR.

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L’avvocato Maria Livia Rizzo svolge attività di consulenza legale nel settore sanitario pubblico e privato nell’ambito della protezione dei dati personali – con focus

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