Interessante sentenza del Tribunale UE nella causa T‑557/20, che chiarisce quando una informazione deve ritenersi “concernente” una persona fisica, per poi approfondire la questione della “identificabilità” di una persona fisica.
Tralasciando in questa sede le questioni di natura processuale, nel merito la sentenza affronta due temi di estremo interesse. Dato atto che l’art. 3, punto 1 Regolamento 2018/1725 definisce dato personale “qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile …” la sentenza analizza in primo luogo quando una informazione deve ritenersi “concernente” una persona fisica, per poi approfondire il tema della “identificabilità” di una persona fisica.
Abbiamo commentato la sentenza nell’articolo pubblicato su IUS PRIVACY